Iuc ed IMU

La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 639 e seguenti) istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:

  • uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  • l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'aliquota ordinaria della Tasi è fissata all'1 per mille.

Il decreto-legge n. 16 del 2014 attribuisce ai comuni la possibilità di elevare l’aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille rispetto al limite del 10,6 per mille fissato per la sola IMU al 31 dicembre 2013 (vale a dire con una aliquota massima pari all’11,4 per mille in caso di aliquota ordinaria ovvero la minore aliquota prevista per le specifiche tipologie di immobili). La facoltà di aumentare l’aliquota è condizionata al finanziamento di detrazioni d’imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU. Le nuove aliquote massime per la TASI sull’abitazione principale potranno essere, quindi, pari al 3,3 per mille (rispetto all'originario limite del 2,5 per mille fissato dalla legge di stabilità per il 2014). Tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi. 

All'interno della più generale disciplina della tassazione immobiliare, si segnala in via preliminare che il legislatore fiscale ha delineato nel tempo uno specifico regime fiscale dedicato all'agricoltura.

La TASI e il nuovo assetto dell'IMU per il 2014

Come già anticipato, la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014, articolo 1, commi 639 e ss.gg.) reca il complessivo riordino della tassazione immobiliare, istituendo l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI).

Per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili comunali - TASI, esso viene destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività. Soggetto passivo è il possessore o il detentore dell’immobile; la base imponibile è il valore dell’immobile rilevante a fini IMU. La TASI avrà un’aliquota base dell’1 per mille, che potrà essere azzerata o modificata dai Comuni. Oltre alla possibilità di aumentare l’aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille nel 2014, il D.L. n. 16 del 2014 stanzia un contributo statale di 125 milioni (in aggiunta agli originari 500 milioni destianti dalla legge di stabilità 2014) al Fondo di solidarietà comunale.

Il medesimo D.L. 16 esenta dalla TASI (articolo 1, comma 3 ed articolo 2, comma 1, lettera f)):

  • gli immobili dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio nonché gli immobili dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi;

  • gli immobili già esenti dall’ICI e cioè: stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.; i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per l'esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali; gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali;
  • terreni agricoli.

Sono invece assoggettate a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.

La legge di stabilità 2014, oltre ad individuare la disciplina generale dell’Imposta unica comunale (IUC), ne demanda l’applicazione al comune con regolamento: riguardo alla TASI il regolamento comunale disciplina, oltre alle riduzioni, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Sono introdotte una serie di sanzioni in caso di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione e così via. Non è più prevista (articolo 1, comma 1 del D.L. n. 16 del 2014) la possibilità di affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASIai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. Ciò al fine di consentire il predetto affidamento mediante svolgimento di una gara ad evidenza pubblica.

Da tale assetto discende una conseguentemente modifica della disciplina IMU, che viene resa permanente, ma dal 2014 non si applica all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege. L’imposta rimane applicabile sugli immobili cd. “di lusso” adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione). L’IMU dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2014; successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento. Rispetto alla previgente disciplina IMU, la nuova imposta assoggetta a IRPEF per il 50 per cento il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati. Sono esentati da IMU, a decorrere dal 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Il D.L. n. 47 del 2014 ha previsto che dal 2015 è assoggettata al regime IMU prima casa l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani pensionati non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), purché non sia locata o data in comodato d'uso (articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare). Su detti immobili la TARI e la TASI sono applicate nella misura agevolata. In sostanza detti immobili godranno ex lege dell’esenzione da IMU, se non si tratta di immobili “di lusso” (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9); altrimenti usufruiranno dell’aliquota agevolata allo 0,4 per cento e della detrazione di 200 euro prevista dalla legge.